Statuto del Circolo Filatelico Bellinzona

NOME E SCOPO

Art. 1
È costituito a Bellinzona il “Circolo Filatelico Bellinzona” in forma di associazione senza scopo di lucro, inteso a promuovere e diffondere la filatelia.

( 1991)

Art. 2
Il Circolo Filatelico Bellinzona ( in seguito “Il Circolo” ) fa parte, quale ente autonomo, della Federazione delle Società filateliche svizzere (F.S.F.S.) di cui accetta e fa propri gli statuti. Il Giornale filatelico svizzero è quindi organo ufficiale del Circolo.

Art. 3
Il Circolo si propone di incoraggiare e favorire lo studio della filatelia, di offrire ai soci la possibilità di completare le loro collezioni, di allargare le loro cognizioni filateliche e di tutelare i loro interessi nella lotta contro le falsificazioni e gli spacciatori di francobolli falsi.

A tale scopo organizza:

a) riunioni quindicinali, eventualmente settimanali, dove i soci hanno occasione di fare acquisti o scambi di francobolli a prezzi ragionevoli, di vedere o mostrare collezioni già montate, di discutere su attualità filateliche, di consultare cataloghi e riviste filateliche, ecc... In tali riunioni si cercherà di tenere, almeno una volta all’anno una conferenza a carattere filatelico, eventualmente con proiezioni,

b) un servizio circolazioni (invii a scelta a domicilio di francobolli per l’acquisto ai membri iscritti) al quale i soci possono pure fornire i loro per la vendita,

c) un servizio novità per l’acquisto in comune di francobolli di determinati Stati,

d) l’acquisto di cataloghi più in uso e l’abbonamento a riviste filateliche da mettere a disposizione dei soci per consultazione,

e) l’acquisto e conservazione in biblioteca di studi su francobolli e di opere filateliche di valore e di interesse generale, che i singoli soci difficilmente potrebbero avere, comprese eventuali collezioni di falsi per confronto,

f) corsi d’istruzione per giovani e, se richiesti, anche per anziani,

g) esposizioni filateliche abbinate eventualmente con borse.
 

MEMBRI

Art. 4
Il Circolo si compone di:

a) soci attivi
b) soci onorari
c) una sezione giovani

( 1991 )

Art. 5
Vengono ammessi quali soci attivi uomini e donne che abbiano compiuto 18 anni di età, siano  in possesso dei diritti civici e facciano domanda scritta al comitato con l’appoggio di almeno un socio del Circolo.
La domanda sarà presentata dal comitato, col suo preavviso, in occasione di una riunione quindicinale e l’ammissione sarà valida se otterrà il voto della maggioranza dei soci presenti.
Se l’ammissione viene rifiutata, il comitato non ha l’obbligo di notificare i motivi al richiedente.
Per l’ammissione alla sezione giovani e il passaggio di questi ultimi a soci attivi fa stato il regolamento della sezione.

Art. 6
I soci che abbiano appartenuto al Circolo per 25 anni, se già non ne sono in possesso per aver fatto parte di altre società filateliche, ricevono dalla Federazione delle Società filateliche svizzere l’apposito distintivo di socio anziano, nonché il diploma.
Per i 50 anni di appartenenza, il socio sarà insignito della medaglia d’onore in argento della Federazione, nonché del diploma.

( 2000 )

Art. 7
Soci che hanno acquisito meriti speciali per lo sviluppo e successo del Circolo possono essere nominati soci onorari. Il socio onorario gode tutti i diritti del socio attivo ed è esente dal pagamento della tassa sociale.

Art. 8
Per grandi benemerenze, un presidente può venir nominato presidente onorario.

Art. 9
La qualità di socio si estingue:

a) con la morte
b) per dimissione volontaria, che deve essere inoltrata per iscritto al comitato entro la fine dell’anno, a valere dal 1° gennaio dell’anno successivo
c) per radiazione d’ufficio
d) per espulsione

Con la perdita della qualità di socio si estingue ogni diritto del socio al patrimonio del Circolo.

Art. 10
Chi non adempie ai suoi obblighi finanziari verso il Circolo (pagamento delle tasse sociali e dei prelevamenti sulle circolazioni) e non si mette in regola dopo esserne stato richiamato con lettera raccomandata dal comitato, può essere radiato d’ufficio dall’elenco dei soci.
Egli rimarrà tuttavia responsabile per gli importi ancora dovuti al Circolo. Qualora domandasse più tardi la riammissione al Circolo dovrà versare nuovamente la tassa di ammissione.

Art. 11
L’espulsione di un socio può essere pronunciata solo dall’assemblea generale nei seguenti casi:

a) per agire disonesto (cambio di francobolli del servizio circolazioni, spaccio fraudolento di francobolli falsi o riparati)

b) se con il suo comportamento danneggia materialmente o moralmente il Circolo e porta pregiudizio al suo buon nome od al funzionamento dei suoi organi.

Nei casi gravi (perseguibili penalmente) il socio viene privato di ogni suo diritto verso il Circolo fino alla liquidazione della vertenza.
Una sua eventuale notifica di dimissione da socio non potrebbe essere presa in considerazione prima che l’assemblea non abbia preso una decisione sul caso.
La proposta di espulsione deve essere fatta dal comitato all’assemblea e figurare nell’ordine del giorno. Per l’espulsione sono necessari i due terzi dei votanti. In caso di scrutinio segreto, non si tiene conto dei voti in bianco o nulli. L’espulsione di un socio viene notificata al comitato della F.S.F.S. ai sensi degli statuti centrali.
 

TASSE

Art. 12
La tassa d’ammissione al Circolo è fissata in Fr. 5.-.
Essa non viene prelevata per i soci provenienti da altra società filatelica affiliata alla F.S.F.S. e per quelli provenienti dalla sezione giovani.
Per motivi speciali il comitato può rinunciare all’incasso di tale tassa.

(1995)

Art. 13
La tassa sociale annua viene fissata ogni anno dall’assemblea generale ordinaria discutendosi il preventivo; deve essere pagata sul conto postale del Circolo entro il primo semestre dell’anno.
La tassa annua comprende l’abbonamento al Giornale filatelico svizzero nonché la quota dovuta al comitato centrale della F.S.F.S. I soci ammessi nel secondo semestre dell’anno pagano solo la metà. I soci esenti da tassa pagano solo l’abbonamento al giornale.
I soci che appartengono anche ad altre società affiliate alla F.S.F.S. pagano la tassa annuale del Circolo, meno la metà della tassa federativa. Nella domanda di ammissione, essi dovranno segnalare di quali altre società filateliche svizzere sono pure membri. Gli studenti e gli apprendisti pagano metà tassa sociale.

( 1995 )

Art. 13 bis
RC nei confronti della Federazione delle Società filateliche svizzere: la tassa annuale non dovrà superare il massimo di Fr. 100.-. I membri del Circolo Filatelico Bellinzona non sono responsabili dei debiti della Federazione al di là della tassa annuale in vigore e determinata ogni anno dall’assemblea generale ordinaria del Circolo.

( 2004 )
 

ORGANI DEL CIRCOLO

Art. 14
Gli organi del Circolo sono:

a)        l’assemblea generale dei soci
b)        il comitato
c)         i revisori

Art. 15
L’assemblea generale ordinaria si dovrà tenere nel primo trimestre dell’anno e all’ordine del giorno dovranno figurare almeno le seguenti trattande:

a)        relazione del presidente sulla gestione trascorsa
b)        relazione dell’incaricato delle circolazioni
c)        relazione del monitore giovani
d)        relazione del servizio novità
e)        relazione del bibliotecario
f)         relazione del cassiere
g)        relazione dei revisori
h)        proposta di preventivo
i)         tassa sociale per l’anno seguente
l)         nomine statutarie (ogni due anni)
m)       eventuali
 

Art. 16
Assemblee generali straordinarie potranno essere convocate durante l’anno, qualora il comitato lo ritenga necessario o su proposta scritta di almeno un quinto dei soci, e la convocazione dovrà contenere le trattande da discutere.

Art. 17
L’assemblea generale deve essere convocata con invito scritto ai soci almeno 8 giorni prima della riunione. Le sue decisioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.
Le votazioni hanno luogo, se non richieste altrimenti, con alzata di mano. In caso di parità decide il presidente.
Se é richiesto lo scrutinio segreto, non si tiene conto dei voti in bianco o nulli.

Art. 18
Il comitato, nominato dall’assemblea generale dei soci, resta in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Esso è formato da 7 a 9 membri e comprende:

- il presidente

- il vicepresidente

- il segretario

- il cassiere

- l’ incaricato circolazioni

- il bibliotecario

- il monitore giovani

Il comitato é competente per la ripartizione delle cariche tra i suoi membri, cariche che possono essere abbinate. Le decisioni del comitato vengono prese a semplice maggioranza, a parità di voti decide il presidente. Le decisioni sono valide se sono presenti il presidente o il vicepresidente e un numero di membri sufficiente a determinare la maggioranza del comitato.

( 2004 )

Art. 19
Il Circolo viene vincolato con la firma a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del comitato.
Per il conto corrente postale basta la firma del cassiere o del presidente.

Art. 20
Il Comitato ha la competenza di decidere su spese straordinarie fino ad un massimo di Fr. 800.- annui.

Art. 21
I revisori, cui competono le revisioni di tutti i conti del circolo, sono 2 più un supplente e restano in carica per 2 anni.
Alla fine del biennio, sono rieleggibili. Essi presentano il loro rapporto scritto all’assemblea generale.

( 1997 )

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22
Lo scioglimento del Circolo potrà essere deciso solo da un’assemblea generale dei soci e solo quando non vi siano almeno 10 soci disposti ad assicurarne l’ulteriore esistenza. Se lo scioglimento venisse deciso, il patrimonio sociale verrà affidato in custodia alla F.S.F.S. fino alla eventuale ricostituzione del Circolo Filatelico di Bellinzona.

Art. 23
Il presente statuto può essere modificato, riveduto o rifatto su proposta del comitato o su richiesta di almeno un terzo dei soci. Le modifiche spettano all’assemblea generale e sono da approvare con una maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Art. 24
Per tutte le questioni non espressamente definite dal presente statuto sono applicabili le norme del diritto delle associazioni del CCS, paragrafi da 60 a 79.

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Il presente statuto annulla e sostituisce quelli precedenti e viene integrato dai seguenti regolamenti:

a)        per il servizio delle circolazioni
b)        per il servizio novità
c)         per la biblioteca sociale
d)        per la sezione giovani

ed é stato approvato dall’assemblea generale straordinaria del 23 gennaio 1963.

 

Ristampa                             il 19.03.1989

Modifiche                             il 19.03.1991

Modifiche                             il 19.03.1995

Modifiche                             il 19.03.1997

Ristampa                             il 20.07.2000

Modifiche                             il 19.03.2003

Modifiche                             il 19.03.2004

Ristampa                             il 01.09.2004

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO CIRCOLAZIONI ***

*** Questo servizio attualmente non è attivo

Art. 1
Scopo del Servizio è di dare ai soci del Circolo Filatelico Bellinzona l’occasione di acquistare o vendere francobolli a condizioni vantaggiose.

Art. 2
Ogni socio può partecipare al Servizio circolazioni. A tale scopo egli deve notificarsi per iscritto all’incaricato delle circolazioni, dal quale riceverà, dietro pagamento del prezzo di costo, un timbro numerato di controllo e un libretto per le ricevute.

Art. 3
I soci possono trattenere le circolazioni al massimo 5 giorni ( giorno dell’arrivo e della partenza compresi). Se tale termine non viene rispettato, l’incaricato delle circolazioni può, d’intesa con il comitato, prendere le dovute disposizioni (ammonimento, fissazione di una tassa giornaliera per il ritardo, eventuale esclusione del socio dal servizio circolazioni).

Art. 4
Al posto di ogni francobollo prelevato il socio deve apporre il timbro con il suo numero di controllo. L’importo del prelevamento va notato sulla lista di circolazione annessa ad ogni invio (separatamente nelle apposite colonne per ogni libretto e con il totale).
Il cambio (sostituzione) di francobolli sui libretti è assolutamente vietato. Eventuali contravventori saranno espulsi dal Circolo ai sensi dell’art. 11 degli statuti e, se del caso, denunciati all’autorità giudiziaria.

Art. 5
Se un socio, alla ricezione di una circolazione, constata spazi vuoti in un libretto (quadretti dove è stato levato il francobollo senza apposizione del timbro di controllo), deve avvisare il suo predecessore in lista e fargli riconoscere l’omissione, senza di che risponderebbe lui stesso per l’importo mancante. Se la differenza non viene riconosciuta dal predecessore, deve darne subito comunicazione all’incaricato delle circolazioni ed attendere sue disposizioni prima di rispedire la circolazione al suo successore in lista.

Art. 6
Se l’incaricato delle circolazioni constata una differenza tra l’importo prelevato e quello notato dal socio sulla lista, ne dà avviso a quest’ultimo. Il socio, entro 3 giorni dall’avviso, può chiedere di ritorno la circolazione per un controllo: trascorso tale termine lo si terrà d’accordo con le constatazioni dell’incaricato e ulteriori suoi reclami non potranno più essere presi in considerazione.

Art. 7
Il pagamento dei prelevamenti sarà effettuato solo al ricevimento del relativo conteggio, inviato dall’incaricato a ogni membro iscritto al Servizio stesso.
Questi pagamenti  dovranno essere effettuati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del conteggio.

( 2000 )
 

Art. 8
Gli invii in circolazione, imballati, possono essere rimessi al socio susseguente in lista sia personalmente, contro ricevuta sull’apposito libretto, sia per posta come pacco iscritto e “Colis Signature”. In quest’ultimo caso sono da osservare le prescrizioni della Cassa assicurazione della Federazione delle Società filateliche svizzere (Schadenersatzkasse).
I soci che non osservano tali prescrizioni sono responsabili verso il Circolo rispettivamente verso la Cassa per le perdite.

Art. 9
In caso di perdita, incendio, furto o danni causati dalle acque, si deve avvisare immediatamente l’incaricato delle circolazioni o il presidente del Circolo.

Art. 10
L’incaricato delle circolazioni farà del suo meglio per procurare invii variati, tenendo in considerazione in prima linea quelli di soci del Circolo o di fornitori residenti in Svizzera. I fornitori devono consegnare solo materiale inappuntabile. L’incaricato può rifiutare l’accettazione di materiale non adatto. I francobolli devono essere ben elencati sui libretti rilegati, con l’indicazione del prezzo e possibilmente anche il numero del catalogo.

Art. 11
Francobolli difettosi o reimpressioni devono essere annotati come tali. Né il Circolo, né l’incaricato delle circolazioni possono essere tenuti responsabili per eventuali francobolli falsi, riparati o difettosi.

Art. 12
L’esercizio per il Servizio circolazioni va dal 1° settembre al 1° giugno dell’anno successivo. L’incaricato degli scambi presenta il suo rapporto all’assemblea generale.

Art. 13
L’incaricato del Servizio circolazioni è autorizzato ad emanare ulteriori disposizioni per il corretto funzionamento del servizio ed ha diritto, per il suo lavoro, ad una gratifica annua.
L’incaricato versa al comitato del Circolo parte dell’utile del Servizio, che é stabilito dal comitato stesso: se l’utile non oltrepassa i Fr. 1'000.- annui, questo importo non verrà versato.

( 2003 )

Art. 14
Questo regolamento costituisce parte integrante degli statuti del Circolo Filatelico Bellinzona e venne approvato e messo in vigore dall’assemblea straordinaria del 23 gennaio 1963.
 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NOVITÀ ***

*** Questo servizio attualmente non è attivo

Art. 1
Il Servizio novità ha lo scopo di procurare, ai membri iscritti, le nuove emissioni di determinati Stati.

Art. 2
Il comitato affiderà ad un membro l’incarico di procurare e distribuire il materiale necessario allo scopo di avere i francobolli al minor prezzo possibile.

Art. 3
Se per una emissione dovesse esserci “speculazione”, sarà compito dell’incaricato decidere se acquistare o no i francobolli in questione.

Art. 4
Per gli anticipi necessari all’acquisto dei francobolli l’incaricato potrà disporre di una somma fornita dal Circolo. Nel caso che l’addetto al Servizio ritenesse che detta somma non fosse sufficiente per gli acquisti, potrà richiedere agli abbonati un anticipo quale deposito proporzionato alle prenotazioni di novità dei singoli soci.
La gestione del Servizio dovrà essere controllata annualmente dal cassiere che dovrà pure essere informato dei depositi di ciascun abbonato.
A richiesta dell’incaricato il Circolo può versare fino a Fr. 2'500.- quale anticipo.

( 1991 )
 

Art. 5
All’assemblea annuale ordinaria l’incaricato presenterà un rapporto sull’attività e allegherà il rapporto dei revisori.

Art. 6
Tutte le spese per gli acquisti dei francobolli verranno ripartite fra gli abbonati. Eventuali perdite dovute a circostanze eccezionali, fallimento, truffa, ecc. e ai fornitori, saranno sopportate dalla cassa del Circolo.

Art. 7
Se l’incaricato lo ritenesse necessario, potrà acquistare anche un numero di serie superiore al fabbisogno; detti francobolli rimangono proprietà del Circolo e potranno essere capitalizzati solo a favore del Circolo.

Art. 8
Gli abbonati che vogliono disdire l’abbonamento dovranno comunicarlo per iscritto entro la fine dell’anno in corso.

Art. 9
Il presente regolamento é stato approvato dall’assemblea straordinaria del 23 gennaio 1963 ed entra immediatamente in vigore.
 

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA SOCIALE

Art. 1
Scopo della biblioteca sociale é di mettere a disposizione dei soci libri, studi, cataloghi e riviste riguardanti la filatelia che altrimenti difficilmente i membri del Circolo potrebbero procurarsi.

Art. 2
Il Comitato incaricherà un suo membro responsabile della biblioteca e di tutto il materiale annesso come il proiettore, la lampada di quarzo ed altri apparecchi ed accessori.

Art. 3
Sarà compito del designato aver cura di tutto il materiale, ne redigerà l’inventario tenendolo aggiornato e controllerà la distribuzione a titolo di prestito.

Art. 4
I soci potranno ottenere, dietro ricevuta, i libri in prestito per quindici giorni, in casi eccezionali anche per un periodo superiore; poi dovranno essere riconsegnati al bibliotecario puntualmente e in perfetto stato. Fanno eccezione i cataloghi dell’anno in corso che dovranno essere portati in sede per la riunione quindicinale.

Art. 5
Anche i soci degli altri Circoli e Società filateliche ticinesi possono avere in prestito e alle condizioni descritte in questo regolamento, all’art. 4, i libri  e le opere della biblioteca del Circolo.

Art. 6
Eventuali perdite o guasti dovranno essere risarciti dal colpevole.

Art. 7
Il presente regolamento è stato approvato dall’assemblea straordinaria del 23 gennaio 1963 ed entra immediatamente in vigore.
 

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE GIOVANI ***

*** Questo servizio attualmente non è attivo

Art. 1
Sotto la denominazione “Sezione Giovani del Circolo Filatelico Bellinzona” vengono raggruppati i giovani (ragazzi e ragazze) tra i 10 e 18 anni compiuti, che si interessano della raccolta di francobolli. Essi formano, sotto la sorveglianza di un incaricato, una Sottosezione del Circolo Filatelico Bellinzona.

Art. 2
Scopo della Sezione Giovani è di indirizzare, con istruzioni e consigli, i giovani filatelici che abbiano o meno già frequentato un corso per la gioventù, fino alla loro ammissione al Circolo filatelico. Guidati da persona esperta, essi potranno così occuparsi con serietà della loro raccolta di francobolli e trovare un interessante svago per le loro ore di libertà.

Art. 3
L’appartenenza alla Sezione Giovani è gratuita. L’abbonamento al giornale filatelico svizzero è facoltativo.

Art. 4
Al monitore spetta l’amministrazione della sottosezione; se necessario egli potrà valersi dell’aiuto di terzi, da scegliersi fra i soci del Circolo filatelico.

Art. 5
Le riunioni della Sezione Giovani (almeno una ogni quindici giorni salvo nei mesi estivi) devono servire allo scambio di francobolli fra i giovani e favorire reciproche iniziative dei soci.
A mezzo di brevi conferenze si cercherà di approfondire le loro conoscenze filateliche.
Si eviteranno le riunioni in sale di ristoranti, affinché i giovani non siano tenuti a consumare bibite.

Art. 6
Eventuali donazioni di amici e sostenitori dei giovani, non fanno parte dei conti del Circolo filatelico e restano a disposizione della Sezione Giovani.
Questa non ha alcun diritto sul patrimonio del Circolo filatelico.
Il monitore per i giovani sottopone al Comitato del Circolo filatelico eventuali proposte per spese speciali superanti i Fr. 30.-.
I conti della Sezione Giovani sono sottoposti al controllo dei revisori del Circolo filatelico e verranno presentati, con rapporto dell’incaricato (monitore), all’assemblea annuale del Circolo filatelico.

Art. 7
Il Comitato del Circolo filatelico potrà escludere dal Gruppo quei membri il cui comportamento dia motivo di lagnanze.

Art. 8
I genitori e tutori hanno, in ogni tempo, libera entrata alle manifestazioni e riunioni del Gruppo giovani. É permesso ai membri di invitare, quali ospiti, compagni che si interessano alla raccolta di francobolli.

Art. 9
Il Comitato del Circolo filatelico decide di volta in volta se alle sue manifestazioni debbano essere invitati anche membri del Gruppo giovani.

Art. 10
Il giovane che ha seguito i corsi di filatelia per la gioventù, a 18 anni entra automaticamente nel Circolo, su proposta del monitore. Per il primo anno di appartenenza al Circolo è esonerato dal pagamento della tassa sociale. Potrà prendere parte al Servizio circolazioni: a tale scopo dovrà presentare richiesta scritta all’incaricato.

(1997)

Art. 11
Se il numero dei membri della Sezione Giovani diventasse inferiore a otto o se il numero delle presenze fosse durevolmente troppo esiguo, il monitore potrà sospendere provvisoriamente le riunioni facendo rapporto al Comitato del Circolo filatelico.

Art. 12
Questo regolamento costituisce parte integrale degli statuti del Circolo filatelico ed entra immediatamente in vigore, con l’approvazione dell’assemblea generale del 1° aprile 1960.